Wi-fi pubblico. Il Garante per la Privacy è intervenuto, spinto dell’iniziativa della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), in merito alla questione del Wi-fi pubblico, evidenziando l’assenza dell’obbligo di registrazione dai dati personali.
La presenza di una connessione Wi-fi pubblica all’interno di esercizi commerciali è stata al centro di dispute legali e normative. Secondo il cosiddetto “Decreto Pisanu”, ad esempio, veniva istituito l’obbligo per i gestori di richiedere in Questura la licenza. Una conditio sine qua non all’erogazione dell’offerta Wi-fi pubblico.
Fortunatamente, verrebbe voglia di dire, il decreto è stato abilito da un altro codice normativo, il decreto Milleproroghe. Ma il passaggio dalla teoria alla pratica è stato tutt’altro che immediato. Alcuni provider ritenevano infatti ancora plausibile l’obbligo di registrazione dei dati degli utenti.
Da ciò è nata l’urgenza, da parte del FIPE, di un intervento interpretativo del Garante per la Privacy. Ora non ci sono più dubbi: i gestori non hanno alcuna responsabilità riguardo la navigazione su Internet degli utenti. Di più. La registrazione dei dati di quest’ultimi può avvenire solo a condizione di esplicita autorizzazione.